Brevi annotazioni Legge n. 183/11(legge di stabilità 2012); D.L. n. 201/11(“manovra di Natale” Monti); D.L. n. 216/11(“milleproroghe” Monti)
Legge n. 183/11(legge di stabilità 2012); D.L. n. 201/11(“manovra di Natale” Monti); D.L. n. 216/11(“milleproroghe” Monti): Brevi annotazioni a cura di Nicola Carbonara
Sotto l’aspetto della produzione legislativa riferita, in particolare, al Pubblico Impiego non si può dire che il 2011 sia terminato proprio bene! Speriamo nel prossimo (non in senso biblico)!! Per amore di verità dobbiamo, comunque, chiarire che la Legge di Stabilità 2012 è l’ultimo“frutto” del Governo Berlusconi. Gli altri due decreti richiamati in oggetto sono targati Monti. Va anche detto che il precedente governo aveva già adottato numerose manovre finanziarie, tutte inutili rispetto alla finalità di evitare il disastro economico, ma altrettanto dolorose per i cittadini chiamati a sopportarne il peso per molto tempo ancora.
L’attuale governo, da tecnico, ha adottato la sua manovra (d.l. n. 201/11, convertito in L.214/11) reperendo le risorse, in sede di prima stesura, in modo non mirato e, in via definitiva, colpendo almeno taluni settori e categorie che, in modo pressante, sono stati indicati dalle Parti Sociali e da taluni Partiti. Tuttavia, la manovra è stata fortemente contestata dalla nostra Organizzazione per non aver realizzato il doveroso principio di equità nella distribuzione dei pesi e dei sacrifici. In modo particolare risultano colpiti i pensionati, i pensionandi ed i dipendenti di ogni settore lavorativo.
Per quanto riguarda, invece, i contenuti degli strumenti legislativi richiamati in oggetto, riteniamo fare cosa utile annotando unicamente quegli aspetti di immediato interesse e necessaria conoscenza, che servono sia ai tavoli di delegazione trattante, sia per fornire prime risposte a specifici quesiti posti dai nostri iscritti e non.
Legge n. 183 del 12.11.11(legge di stabilità 2012) in S.O. alla G.U. n. 265 del 14.11.11.
Articolo 4: Riduzione degli stanziamenti assegnati ai Ministeri degli Esteri, degli Interni, dell’Economia, della Giustizia, dell’Agricoltura, dei Trasporti, del Lavoro, della Pubblica Istruzione, della Cultura, della Sanità.
In particolare: Vigili del Fuoco: Riduzione della spesa delle retribuzioni del personale Volontario. Limitazione del numero dei richiami in servizio. I richiami del Personale Volontario non costitui- scono rapporti di impiego con l’amministrazione. Il Piano delle Assunzioni di- venta triennale. I costi relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laborato- rio per la verifica del possesso dei requisiti per il reclutamento dei Volontari, sono a carico degli aspiranti e non più dell’amministrazione. Nell’anno 2013, nelle pro- cedure concorsuali interne per accedere alla qualifica di Capo-Squadra e di Capo- Reparto, si escludono le prove scritte (??). Sono dimezzati i corsi di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, Vice Ispettori Antincendi e Vice Direttori.
Vice Prefetti Per passare al ruolo di Vice Prefetto, l’unico requisito richiesto per essere va- lutato è l’anzianità di servizio. Non è più necessario il tirocinio operativo.
Segretari Com.li e Provinciali Definitivo allineamento stipendiale a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Avvocati PP.AA. Sulla liquidazione delle spese processuali in favore di tutte le Pubbliche Ammi- nistrazioni, quando assistite da propri dipendenti avvocati, si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari in essa previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo. Tale norma si applica alle controversie insorte dall’1.1.2012.
Partecipazione Concorsi Dirig.li La partecipazione a pubblico concorso per dirigente richiede il pagamento di un diritto di segreteria compreso tra € 10 ed € 15. La disposizione non si applica a Regioni ed Enti Strumentali, Amministrazioni del S.S.N. ed Enti Locali.
Certificazioni Delle PP.AA.: A decorrere dall’1.1.2012, tutte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate unicamente nei rapporti fra privati e non Utilizzo possono essere presentate ad altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori di Pub- blici servizi. Questo è certamente l’ultimo regalo dell’ex ministro Brunetta. Prima di questa norma (definita “di decertificazione”) il cittadino aveva due possibilità di attestare taluni suoi “stati” o “condizioni”: richiedere un certificato o presentare una dichiarazione sostituiva di certificazione. Oggi, può sempre chiedere un certificato, ma il dipendente pubblico che glielo rilascia è obbligato a riportare in calce allo stesso che non può essere presentato ad alcuna Pubblica Amministrazione. Questo certificato può essere utilizzato soltanto nei rapporti fra privati. Nel caso in cui lo presentasse ad altro ufficio pubblico se lo vedrebbe respingere e, in tal caso, dovrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certi- ficazione. Attenzione: il dipendente che dovesse comunque accettarlo, è passi- bile di sanzione disciplinare; il certificato è, comunque, nullo e nulli sono gli effetti che ha prodotto. Va ricordato, però, che vi sono delle eccezioni. L’articolo 49 del D.P.R. 445 del 28.12.2000(Testo Unico su dichiarazioni sostitutive di Certificazione e di Notorietà) stabilisce che i Certificati Medici, Sanitari, Veterinari, di Origine, di Conformità CE non possono essere sostituiti da nessun altro tipo di documento e, quindi, devono essere presentati in originale alle Pubbliche Amministra- zioni ( es. al proprio datore di lavoro pubblico). Inoltre, alle istituzioni scolasti- che che ne fanno richiesta per lo svolgimento delle attività sportive non ago- nistiche, va presentato in originale un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base. Quindi, questi certificati non riporteranno in calce la dicitura che fa divieto di presentarli ad altri uffici pubblici.
Patto Stabilità Dal 2013, sono obbligati al rispetto del Patto di Stabilità anche i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti. Entro il 31 marzo dell’anno successivo gli Enti Locali devono certificare di aver rispettato il Patto.
D.L. n. 201/11 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011.
Articolo 6: Equo indennizzo e Pensioni Privilegiate = Dall’1.1.2012 sono abrogati: istituto dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio; rimborso per spese di degenza connessa alla causa di servizio; riconoscimento dell’equo indennizzo; riconoscimento della pensione privilegiata. La norma non si applica al personale Comparti Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico. La norma non si applica: ai procedimenti in corso all’1.1.2012; ai procedimen- ti per i quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della domanda; ai procedimenti relativi ad eventi accaduti prima dell’1.1.2012.
Articolo 21: INPDAP ed ENPALS – Soppressione: Dall’1.1.2012 questi due Enti sono soppressi. Le loro funzioni sono attribuite all’INPS. Successivi decreti dovran- no disciplinare tutti i passaggi relativi al personale ed ai beni strumentali, non- chè la costituzione dei nuovi organismi direzionali. EIPLI ( Ente Irrigazione Puglia e Lucania) : Questo Ente è stato posto in liqui- dazione. Le funzioni e le risorse saranno assegnate, entro 180 giorni, ad un nuovo, apposito soggetto individuato dalle due regioni. Grande motivo di preoccupazione: La norma afferma che la tutela occupazio- nale riguarderà unicamente il personale a tempo indeterminato in servizio pres- so l’Ente soppresso!
Articolo 23: PROVINCE: Entro il 31.12.2012, con legge dello Stato, si disciplinano le mo- dalità di elezione dei nuovi organi di governo delle Province; entro il 31.12.2012 lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni tutte le funzioni che la normativa attuale attribuisce alle Province; lo Stato e le Regioni, per quanto di competenza, provvedono al trasferimento del- le risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite; alle Province restano esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte in specifiche materie a definirsi. Segue una cronologia da ri- spettare a seconda della data del prossimo rinnovo degli organi provinciali.
Articolo 24: PENSIONI : Argomento un po’ complicato e doloroso! Vediamo di riassumere: Sistema Contributivo: Dall’1.1.2012 scompare il Sistema Retributivo. Ai dipen- denti che alla data del 31.12.1995 avevano già maturato 18 anni di servizio, il Sistema Retributivo sarà applicato per il periodo che va dalla data di assunzione al 31.12.2011. I periodi successivi, fino alla data di quiescenza, saranno calcola- ti con il Sistema Contributivo. Ai dipendenti che alla data del 31.12.1995 non avevano maturato 18 anni di servizio, il Sistema Retributivo sarà calcolato sugli anni di servizio maturati al 31.12.1995, mentre tutti quelli successivi, fino alla data di quiescenza, saranno calcolati con il Sistema Contributivo. Per coloro i quali sono stati assunti dopo il 31.12.1995 non è cambiato nulla in quanto l’in- tero periodo lavorativo, fino alla quiescenza, sarà calcolato con il Sistema Con- tributivo. Forme di Pensione in vigore: A decorrere dall’1.1.2012 le Forme di pensione in vigore sono due: Pensione di Vecchiaia e Pensione Anticipata. Queste due forme sostituiscono le tre precedenti che, ricordiamo, erano: Pensione di Vec- chiaia, Pensione di Vecchiaia Anticipata e Pensione di Anzianità. Pensione di Vecchiaia: Per le dipendenti ed i dipendenti del pubblico impiego il diritto a pensione si matura al compimento dei 66 anni di età. Le “finestre” di attesa sono state abolite. I “coefficienti” sono stati aboliti. Norma di salvaguardia: Coloro che entro il 31.12.2011 hanno maturato i requisi- ti a pensione secondo il precedente sistema, hanno diritto a fruirne, possono re- stare in servizio e rispettano la “finestra d’uscita” al momento della quiescenza. Pensione Anticipata: E’ una modalità alternativa alla Pensione di Vecchiaia e permette di evitare l’attesa del compimento dei 66 anni. Ma vi sono requisiti da possedere e penalità (eventuali) da subire: Nell’anno 2012 è indispensabile aver maturato 42 anni ed 1 mese di servizio (per gli uomini) o 41 anni ed 1 mese (per le donne); bisogna aver compiuto almeno 62 anni. Negli anni successivi, questi requisiti potrebbero variare. Chi non avesse compiuto tale età si vedrà applicare una penalità dell’1% per i primi due anni mancanti al compimento del 62° anno di età (es.: dipendente con 60 anni di età subisce una penalità di 1%+1%) e del 2% per ciascuno degli ulteriori anni mancanti.
Articolo 28: Il comma 11 quater di questo articolo rettifica dal 40% al 50% il rapporto Spese del Personale e Spese Correnti, a partire dal quale non è ammesso procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche in presen- za di Rispetto del Patto di Stabilità, Adozione Piano delle Assunzioni, Posto va- cante, disponibilità in organico, disponibilità finanziarie.
Decreto – Legge 29 dicembre 2011, n. 216 in G.U. n. 302 del 29.12.2011 (Milleproroghe)
Articolo 1: Amministrazioni dello Stato – Corpi di Polizia – Vigili del Fuoco: Proroga al 31.12.2012 dei termini per assunzioni a tempo indeterminato del 20% delle cessazioni avvenute negli anni precedenti, ivi compreso il 2008. Stanziamento di un Fondo di 75 milioni di euro per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, previo esperimento di procedure di mobilità. Enti Pubblici di Ricerca: Proroga al 31.12.2012 dei termini per assunzioni di personale a tempo inde- terminato nei limiti dell’80% della spesa dei cessati nell’anno precedente. Amministrazioni dello Stato: Autorizzazione, nel periodo 2010 – 2013, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (previa mobilità) nei limiti del 20% dei cessati negli anni prece- denti, ivi compresi gli anni 2009 e 2010. Tutte le Pubbliche Amministrazioni: Efficacia Graduatorie Concorsi Pubblici: Le graduatorie dei concorsi pub- blici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 31 dicembre 2005 da parte delle Amministrazioni soggette a limitazioni delle as- sunzioni, restano efficaci e valide fino al 31.12.2012. Agenzia delle Dogane: L’Agenzia è autorizzata ad assumere attingendo dalle graduatorie esistenti, nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 10: Amministrazioni del S.S:N.: E’ concessa la proroga al 31.12.2012 (già proro- gata al 31.12.2011) per lo svolgimento della Attività Intramoenia Allargata ( al di fuori delle mura dell’Azienda di lavoro) da parte dei Medici e dei Sa- nitari. E’ prorogato al 31.12.2014 il termine entro il quale le Aziende devono realiz- zare le strutture necessarie allo svolgimento della Attività Intramoenia all’in- terno dell’Azienda. Autorità di Ambito Territoriale: la cessazione di tali organismi, già prevista per il 31.12.2011, è prorogata al 31.12.2012. Servizio SISTRI ( Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti): Il Servizio, che coin- volge le Aziende del S.S.N., l’Arma dei Carabinieri e le Imprese del settore, entrerà in vigore il 2.4.2012. Certamente noiose queste annotazioni, ma probabilmente utili quanto a conoscenza! Con l’impegno a proseguire, un cordiale abbraccio a tutti!



